MUD 2020: QUALI SONO LE NOVITÀ?

28 Gennaio 2020 By 0 Comments

Il modello unico di dichiarazione ambientale dev’essere presentato entro il 30 aprile 2020. Il modello, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 e valido per il 2019, è confermato anche per le dichiarazioni del 2020.

Restano pertanto immutate, rispetto al 2019:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazione;
  • Informazioni da trasmettere;
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;
  • Modalità per l’invio delle comunicazioni rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso, vanno inviate con modalità telematiche tramite il sito web mudtelematico.it .
  • La comunicazione semplificata va compilata e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it

La comunicazione può essere effettuata esclusivamente per via telematica e comprende le seguenti categorie:

  • Rifiuti
  • Rifiuti semplificata
  • Veicoli fuori uso
  • Imballaggi
  • RAEE
  • Rifiuti urbani ed assimilati
  • Produttori di AEE

 

CHI DEVE PRESENTARE IL MUD?

Per i RIFIUTI i soggetti obbligati sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

VEICOLI FUORI USO

Sono tenuti alla compilazione del MUD relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003.

IMBALLAGGI

  • Il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI);
  • I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.
  • Gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intercorse.

RAEE

  • Impianti autorizzati in procedura ordinaria;
  • Impianti autorizzati con procedura semplificata
  • Centri di raccolta istituiti da produttori o terzi, così come individuati dall’art. 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 49/2014. Si tratta di impianti autorizzati sia in base alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 che alla disciplina semplificata art. 214 e 216 del d.Lgs. 152/2006.

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189, comma 5 del D.Lgs. 152/206.

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  •  la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  • la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  • i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  • i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  • i dati relativi alla raccolta differenziata;
  • le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Inoltre, i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individua l’art. 12 comma 1 lettera a) e b) del D.lgs. 49/2014.

PRODUTTORI DI AEE

Sono tenuti alla presentazione del MUD Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti, identificati dall’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014 iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

È tenuto alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dellera g) del D.lgs. 49/2014:

  • è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  • è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttire se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
  • è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’art 7 comma 3 del DM 185/2007.