MUD 2020: QUALI SONO LE NOVITÀ?
Il modello unico di dichiarazione ambientale dev’essere presentato entro il 30 aprile 2020. Il modello, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 e valido per il 2019, è confermato anche per le dichiarazioni del 2020.
Restano pertanto immutate, rispetto al 2019:
- Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazione;
- Informazioni da trasmettere;
- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;
- Modalità per l’invio delle comunicazioni rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso, vanno inviate con modalità telematiche tramite il sito web mudtelematico.it .
- La comunicazione semplificata va compilata e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it
La comunicazione può essere effettuata esclusivamente per via telematica e comprende le seguenti categorie:
- Rifiuti
- Rifiuti semplificata
- Veicoli fuori uso
- Imballaggi
- RAEE
- Rifiuti urbani ed assimilati
- Produttori di AEE
CHI DEVE PRESENTARE IL MUD?
Per i RIFIUTI i soggetti obbligati sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
VEICOLI FUORI USO
Sono tenuti alla compilazione del MUD relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003.
IMBALLAGGI
- Il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI);
- I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.
- Gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intercorse.
RAEE
- Impianti autorizzati in procedura ordinaria;
- Impianti autorizzati con procedura semplificata
- Centri di raccolta istituiti da produttori o terzi, così come individuati dall’art. 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 49/2014. Si tratta di impianti autorizzati sia in base alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 che alla disciplina semplificata art. 214 e 216 del d.Lgs. 152/2006.
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189, comma 5 del D.Lgs. 152/206.
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
- la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- i dati relativi alla raccolta differenziata;
- le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei
Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Inoltre, i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individua l’art. 12 comma 1 lettera a) e b) del D.lgs. 49/2014.
PRODUTTORI DI AEE
Sono tenuti alla presentazione del MUD Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti, identificati dall’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014 iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
È tenuto alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dellera g) del D.lgs. 49/2014:
- è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttire se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
- è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’art 7 comma 3 del DM 185/2007.
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