TERRE E ROCCE DA SCAVO E DEPOSITO INTERMEDIO

28 Novembre 2019 By 0 Comments

Il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120, definisce il quadro normativo di riferimento per il trattamento di questa tipologia di materiale. Nel 2019 sono state pubblicate delle linee guida del consiglio SNPA, finalizzate all’applicazione della seguente disciplina:

  • analisi del DPR e individuazione delle criticità applicative;
  • definizione di un approccio comune finalizzato ad una applicazione condivisa delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA;
  • definizione di criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali.

La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del dlgs n. 152/2006; a seconda delle condizioni che si verificano questi materiali possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico. Il DPR 120/2017 ricomprende, invece, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti; in particolare disciplina:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
  • il riutilizzo in situ di terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti;
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Quali sono i materiali da scavo interessati dal Dpr 120/2017? L’art.2,comma1,lettera c) del Dpr 13 giugno 2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali (gallerie, strade), rimozione e livellamento di opere in terra.

Possono contenere anche calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge. Sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

  1. il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche;
  2. l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione;
  3. la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione;
  4. il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
  5. il deposito è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo.

Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.

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