IL TRASPORTO DI RIFIUTI

19 Novembre 2019 By 0 Comments

Il trasporto di rifiuti può essere effettuato da imprese che siano in possesso di idonea autorizzazione, di cui esistono due tipologie a seconda di chi produce il rifiuto e chi lo trasporta: trasporto di merci per conto proprio e trasporto di merci per conto terzi.

L’impresa che non vuole affidare a terzi il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantità non eccedenti i 30kg-lt/die può essere autorizzata a seguito della presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente e non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie. È possibile beneficiare di questa procedura di iscrizione semplificata a condizione che le operazioni di trasporto “costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, ovvero aziende che non effettuano attività professionale di trasporto ma che i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.
In assenza di questo requisito le imprese che intendono trasportare i rifiuti decadenti dalla propria attività dovranno ricorrere, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, alle procedure ordinarie o semplificate di iscrizione.

Per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti ammessi al trasporto, essi devono essere attinenti l’attività esercitata dall’impresa; quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, dalle attività di scavo, sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

Ovviamente, se l’impresa è in possesso di un’autorizzazione di trasporto di rifiuti per conto proprio, non può usufruire di questa autorizzazione per effettuare trasporto conto terzi, la cui autorizzazione ha iter differente dal trasporto rifiuti per conto proprio.

Le iscrizioni per il conto terzi sono vincolate alla tipologia di rifiuti trasportati nel dettaglio la scelta è vincolata alla provenienza del rifiuto, urbano o industriale, ed alla sua natura, pericoloso o non pericoloso. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede diverse categorie per il trasporto rifiuti:

  • cat. 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • cat. 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • cat. 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Devono iscriversi all’Albo nelle categorie del trasporto le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che eccedano la quantità di 30 kg-Lt/die effettuati dal produttore.

Per le iscrizioni in Conto Terzi devono inoltre essere soddisfatti due requisiti: deve essere dimostrata la Capacità Finanziaria, dimostrabile con l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori in Conto Terzi e deve essere nominata una figura responsabile in materia ambientale, noto come Responsabile Tecnico.

Infine si deve tener presente che per iscrivere dei veicoli ad una delle Categorie appena descritte è necessario effettuare una perizia sul mezzo che ne dimostri l’effettiva idoneità a trasportare rifiuti.

Durante il trasporto il rifiuto deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), sul quale sono riportati i dati di tutti i soggetti coinvolti nella gestione.

La mancata iscrizione all’Albo configura il reato di “attività di gestione dei rifiuti non autorizzata” e comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per cui:

  • se si tratta di rifiuti non pericolosi, è prevista la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro;
  • se si tratta di rifiuti pericolosi, è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro.

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